Entro il 2 marzo p.v., le aziende possono presentare all’INAIL il modello OT23. Tale adempimento – relativamente all’anno 2026 l’Inail ha divulgato la nota operativa prot. U.INAIL.60010.03/07/2025.0006436 – rappresenta un’importante opportunità per i datori di lavoro di accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, grazie alla realizzazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto agli obblighi normativi vigenti. Accedendo al sito INAIL, nella sezione servizi telematici “Denunce – Riduzione per Prevenzione”, è possibile presentare la domanda: attraverso tale canale sia il datore di lavoro, sia un suo delegato, tra cui il professionista che affianca la ditta sulle questioni di sicurezza sul lavoro oppure il Consulente del Lavoro, possono elaborare ed inviare il modello.
Sarà necessario indicare gli interventi realizzati nell’anno 2025 allegando la relativa documentazione probante, così come indicata nel campo “Note” di ciascuna sottocategoria della sezione. La riduzione consisterà in una percentuale declinata dall’art. 23 dell’allegato al DM 27.2.2019 n° 30 e sarà riconosciuta, come di seguito indicato:
■ nei primi 2 anni dalla data di inizio dell’attività nella misura fissa
dell’8% – c. 5;
■ al termine del biennio, si applicheranno percentuali differenziate inbase alla dimensione aziendale, oscillando dal 28% (fino a 10 lavoratori) al 5% (oltre 200 lavoratori) – c. 6.
Per ottenere questa riduzione, che andrà in automatico sul tasso applicato in sede di regolazione del premio assicurativo, è indispensabile che l’azienda sia in regola con gli obblighi contributivi e le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La domanda andrà presentata per ciascuna unità produttiva; dovranno essere presentate più domande quando vi sono più PAT e le unità produttive ricadono in ambiti territoriali di competenza di diverse sedi INAIL.
Il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto sarà comunicato al datore di lavoro via posta elettronica certificata, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Il modello telematico di quest’anno è articolato in 6 sezioni, per un totale di 71 interventi. Il beneficio potrà essere richiesto dopo aver realizzato (almeno) un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Rispetto al precedente anno, il modello OT23 non ha subito grandi trasformazioni, la sua struttura resta invariata seppur in alcune sezioni (nello specifico nelle sezioni A-C-E-D) si sia intervenuto per precisare l’ambito di applicazione.
Una volta inseriti i dati anagrafici aziendali, si procede alla selezione degli interventi, spuntando le caselle delle sezioni interessate:
■ Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (esclusi quelli stradali)
In tale sezione sono inclusi interventi di carattere tecnico e organizzativo finalizzati alla riduzione dei rischi ad elevata gravità, quali l’adozione di sistemi di protezione per i lavori in quota, l’installazione di dispositivi per il rilevamento di gas e l’attuazione di misure specifiche per la sicu-rezza negli ambienti confinati;
■ Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
In tale sezione sono incluse iniziative volte ad aumentare la sicurezza dei lavoratori durante gli spostamenti connessi all’attività lavorativa o nel percorso casa-lavoro: tra questi, programmi di formazione sulla guida sicura, l’introduzione di sistemi di assistenza alla guida, oppure l’elaborazione di piani di mobilità aziendale ed inoltre il monitoraggio dei comportamenti di guida;
■ Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
In tale sezione sono incluse azioni mirate alla riduzione dell’esposizione a fattori di rischio per la salute, interventi su rumore, vibrazioni, polveri e agenti chimici, il miglioramento dell’ergonomia delle postazioni di lavoro e l’adozione di protocolli di prevenzione per patologie cardiovascolari e oncologiche;
■ Sezione D – Formazione, addestramento e informazione
In tale sezione sono incluse attività formative ed informative, aggiuntive a quelle obbligatorie, tra cui l’erogazione di corsi integrativi di lingua italiana, programmi specifici di prevenzione e contra-sto delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro;
■ Sezione E – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro: misure di carattere organizzativo
In tale sezione è prevista l’adozione e l’implementazione di modelli organizzativi e gestionali all’avanguardia in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa l’adesione a specifici programmi promossi ed organizzati da enti (es. Confindustria ed INAIL), nonché il conseguimento di specifiche certificazioni di sistema e di processo: un esempio tra tutti sono le politiche di Welfare e Wellbeing aziendale, strumenti preziosi che permettono il miglioramento del clima aziendale e del benessere dei lavoratori;
■ Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale (DPI)
In tale sezione sono incluse le attività formative finalizzate al miglioramento della capacità di gestione delle situazioni di emergenza e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, tra cui l’adozione di sistemi di rilevamento “uomo a terra”, l’installazione di defibrillatori automatici esterni (DAE) e l’attuazione di misure volte alla tutela dei lavoratori dal rischio di rapine, aggressioni o altri eventi di natura violenta.
Tutte le misure su indicate possono essere realizzate su una o più posizioni aziendali territoriali, ad esclusione di quelle ricomprese nella sezione E ed F che dovranno necessariamente verificarsi su tutte le PAT.
L’investimento in sicurezza aziendale non migliora solo le condizioni di lavoro e tutela di dipendenti, ma dà la possibilità ai datori di lavoro di accedere a misure incentivanti che consolidano la posizione aziendale e la competitività sul mercato.
La rubrica del consulente
Modello OT23 INAIL 2026: come ottenere la riduzione del tasso per prevenzione con interventi di salute e sicurezza sul lavoro
- by Federdat
- Febbraio 23, 2026
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- 8 mesi ago
